REVISIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI

Febbraio 3, 2022

Il sistema di pagamento dei contributi previdenziali prevedeva il versamento dei contributi soggettivi, integrativi e di maternità suddiviso in cinque rate, così composte:

– 1°, 2°, 3° e 4° rata composta ciascuna dal:

· 25% del contributo minimo soggettivo, del contributo minimo integrativo, del contributo minimo di maternità dovuti per l’anno in corso;

· 22% del contributo soggettivo dovuto, a conguaglio, per l’anno precedente;

· 22% del contributo integrativo dovuto, a conguaglio, per l’anno precedente;

– 5° rata, pari al conguaglio tra quanto anticipato nelle prime quattro rate e quando dovuto complessivamente, a titolo di contributo soggettivo e contributo integrativo, sulla base della dichiarazione del reddito netto professionale e del volume d’affari presentata entro il 10 settembre (Modello UNI).

La cadenza temporale collocava le rate nei seguenti periodi:

1° rata  – mese di febbraio (10/02)
2° rata  – mese di aprile (10/04)
3° rata  – mese di giugno (10/06)
4° rata  – mese di agosto (10/08)
5° rata (conguaglio) – mese di dicembre (10/12)

Mantenendo inalterato l’impianto di pagamento rateale della contribuzione, al fine di rendere più chiaro e trasparente per gli iscritti il processo di determinazione delle rate di acconto e conguaglio, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 26 gennaio 2022, e il Consiglio di Indirizzo Generale, nella riunione del 2 febbraio 2022, hanno deliberato alcune modifiche sulla tempistica e sulla modalità di versamento della contribuzione.

Le prime 4 rate in acconto saranno determinate sulla base della sola contribuzione minima prevista per l’anno in corso, eliminando, quindi, la quota a titolo di anticipo conguaglio dell’anno precedente, che per sua natura, avendo una base di calcolo presunta, generava spesso confusione e fraintendimenti.

Ognuna delle 4 rate sarà composta dal 25% del contributo minimo soggettivo, dal 25% del contributo minimo integrativo e dal 25% del contributo fisso di maternità dovuti per l’anno in corso.

Le scadenze saranno le stesse attualmente in vigore:

– 1° rata acconto 10/02

– 2° rata acconto 10/04

– 3° rata acconto 10/06

– 4° rata acconto 10/08

Al momento della presentazione del Modello UNI (presentazione reddito netto e volume d’affari), da effettuare entro il 10 settembre di ogni anno, si determinerà automaticamente la quota dovuta a conguaglio per l’anno precedente, che verrà suddivisa in 3 rate.

Le scadenze di pagamento del conguaglio, quindi, saranno:

– 1° rata conguaglio 10/10

– 2° rata conguaglio 10/11

– 3° rata conguaglio 10/12

Le rate (che possono essere versate singolarmente o tutte insieme) dovranno essere versate entro e non oltre il 10 dicembre, pena l’applicazione del regime sanzionatorio ordinario previsto dal vigente Regolamento di Previdenza dell’Ente.



TIMELINE DEGLI ADEMPIMENTI_versione scaricabile