INDENNITÀ DI MALATTIA – GP

FATTISPECIE OGGETTO DI TUTELA

Il Consiglio di Amministrazione può erogare, nei limiti dei fondi disponibili, un’indennità di malattia a favore degli iscritti contribuenti all’Ente quando, a seguito di malattia o infortunio, si verifichi l’interruzione forzata dell’attività professionale per un periodo pari o superiore a 30 giorni.

L’indennità di malattia può essere concessa, prescindendo dalla durata della degenza, in caso di ricovero dell’iscritto contribuente presso strutture ospedaliere pubbliche o private, se convenzionate con il SSN. La prestazione può essere altresì erogata in caso di ricovero fuori del territorio nazionale, se l’intervento risulta comunque coperto ed autorizzato dal SSN.

La prestazione può essere erogata per un massimo di 180 giorni in relazione ad un medesimo evento. In ogni caso non si può usufruire dell’indennità di malattia per più di 180 giorni nel corso dell’anno solare, anche con riferimento ad eventi diversi, né per periodi già indennizzati.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’indennità di malattia gli iscritti contribuenti alla Gestione Principale, benché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente a tempo parziale, purché disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, con almeno 2 anni di anzianità di iscrizione continuativa all’Ente alla data del verificarsi dell’evento.

Sono esclusi dal beneficio gli iscritti contribuenti volontari.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

L’indennità si calcola – applicando la percentuale del 16% – sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo relativo all’anno precedente la data nel quale ha avuto inizio l’evento.

Per gli iscritti contribuenti, titolari di trattamento pensionistico, l’indennità lorda giornaliera di riferimento sarà calcolata dividendo il contributo soggettivo medio versato nei due anni precedenti la data della domanda, per 180.

Nel caso di contestuale lavoro dipendente a tempo parziale, disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, l’indennità lorda complessivamente calcolata sarà ridotta del 50%.

L’indennità viene erogata in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

 

CAUSE DI ESCLUSIONE

La medesima prestazione non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri e delle borse di studio.

INVIO DELLA DOMANDA

La domanda deve essere inviata all’Ente – compilando direttamente il form online all’interno dell’area riservata, sezione “HOME/VAI ALLE RICHIESTE” – quando la somma dei periodi di malattia certificati, in via continuativa, sia pari o superiore ai 30 giorni e comunque entro e non oltre il 31/12/2024.

Alla domanda  devono allegarsi i seguenti documenti:

– copia del documento di identità;

– certificati medici telematici o in caso di impossibilità di rilascio, certificati redatti su carta intestata di struttura pubblica o convenzionata che indichino i periodi di inabilità temporanea al lavoro continuativi pari o superiori a 30 giorni con indicazione della diagnosi e della prognosi o dei giorni di riposo e cura; per i casi di malattia oncologica, traumi con accesso al pronto soccorso e interventi chirurgici, i giorni di riposo e cura, dopo la diagnosi della struttura pubblica, possono essere prescritti dal medico di base o dal medico specialista;

–  certificato di degenza ospedaliera o dimissioni con la specifica degli eventuali giorni di riposo e cura;

–  eventualmente, autorizzazione del SSN al ricovero presso strutture estere;

– autocertificazione dell’astensione dall’attività lavorativa per il periodo certificato e richiesto.

La documentazione medica va inviata entro 15 giorni lavorativi dalla data di rilascio dell’ultimo certificato.