INDENNITÀ DI MALATTIA – GP

FATTISPECIE OGGETTO DI TUTELA

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di un’indennità di malattia a favore degli iscritti contribuenti all’Ente quando, a seguito di malattia o infortunio, occorsi nell’anno 2025, si verifichi l’interruzione forzata dell’attività professionale per un periodo pari o superiore a 30 giorni.

L’indennità di malattia può essere erogata, prescindendo dalla durata della degenza, in caso di ricovero dell’iscritto contribuente presso strutture ospedaliere pubbliche o private, se convenzionate con il SSN. La prestazione può essere altresì erogata in caso di ricovero fuori del territorio nazionale, se l’intervento risulta comunque coperto ed autorizzato dal SSN. La prestazione può essere erogata per un massimo di 180 giorni in relazione ad un medesimo evento. In ogni caso non si può usufruire dell’indennità di malattia per più di 180 giorni nel corso dell’anno solare, anche con riferimento ad eventi diversi, né per periodi già indennizzati.

L’indennità di malattia non è cumulabile con l’indennità di maternità per la copertura degli stessi periodi temporali.

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e si determina sulla base della sola documentazione allegata. Si provvede quindi alla sola erogazione degli interventi deliberati.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’indennità di malattia gli iscritti contribuenti alla Gestione Principale ENPAPI, anche se svolgono contemporaneamente un lavoro dipendente a tempo parziale, a condizioni che l’orario di lavoro non superi la metà del tempo pieno. E’ necessario che abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione continuativa all’Ente al momento dell’evento. In caso di traumi che richiedano accesso al pronto soccorso o interventi chirurgici, l’anzianità di iscrizione richiesta e di almeno un anno alla data dell’evento.

Sono esclusi dal beneficio gli iscritti contribuenti volontari.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

L’indennità lorda giornaliera si calcola, applicando la percentuale del 16% all’importo che si ottiene dividendo il massimale contributivo, relativo all’anno precedente la data nel quale ha avuto inizio l’evento, per 365.

Per gli iscritti contribuenti, che svolgono contestuale lavoro dipendente a tempo parziale, disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, ovvero titolari di trattamento pensionistico, l’indennità lorda complessivamente calcolata sarà ridotta del 50%.

CAUSE DI ESCLUSIONE

La medesima prestazione non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri e delle borse di studio.

Non è possibile erogare l’indennità di malattia sulla base di certificati rilasciati “ora per allora” o di certificati a cui non si possa attribuire data certa (certificato non telematico rilasciato dal medico di base), ad eccezione dei casi di malattia oncologica, traumi con accesso al pronto soccorso e interventi chirurgici.

INVIO DELLA DOMANDA

La domanda, redatta su apposito modulo, dovrà essere trasmessa quando la somma dei periodi di malattia certificati, in via continuativa, sia pari o superiore ai 30 giorni e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Alla domanda inviata all’Ente devono allegarsi i seguenti documenti:

copia del documento di identità;

certificati medici telematici o in caso di impossibilità di rilascio, certificati redatti su carta intestata di struttura pubblica o convenzionata che indichino i periodi di inabilità temporanea al lavoro continuativi pari o superiori a 30 giorni con indicazione della diagnosi e della prognosi o dei giorni di riposo e cura; per i casi di malattia oncologica, traumi con accesso al pronto soccorso e interventi chirurgici, i giorni di riposo e cura, dopo la diagnosi della struttura pubblica, possono essere prescritti dal medico di base o dal medico specialista;

certificato di degenza ospedaliera o dimissioni con la specifica degli eventuali giorni di riposo e cura;

eventualmente, autorizzazione del SSN al ricovero presso strutture estere;

autocertificazione dell’astensione dall’attività lavorativa per il periodo certificato e richiesto.

La documentazione medica va inviata entro 15 giorni lavorativi dalla data di rilascio dell’ultimo certificato.