L’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito indicazioni specifiche su tre aspetti inerenti l’applicazione dell’esonero parziale dei contributi previdenziali (D.M. 82/2021):
– l’esonero deve essere concesso unicamente per i mesi privi di altra copertura previdenziale.
Per chi è iscritto oltre che all’Ente, alle gestioni INPS o ad altre Casse, l’importo spettante dovrà essere riproporzionato in ragione dei mesi di iscrizione non coincidenti;
– per chi ha iniziato l’attività nel corso del 2019 e conseguentemente, per lo stesso anno, ha svolto l’attività per un periodo inferiore a 12 mesi; la verifica del calo di fatturato dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, dovrà avvenire sulla base dell’importo medio mensile relativo ai soli mesi di attività delle due annualità;
– il contributo di maternità, considerata la sua natura obbligatoria e la mancanza di una espressa esclusione normativa, rientra tra i contributi oggetto di possibile esonero. Questa indicazione è stata espressa a rettifica della precedente nota del 29 luglio u.s., per garantire uniformità di trattamento fra i professionisti, come auspicato dall’AdEPP.