ESONERO PARZIALE DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI – LEGGE 178/2020

A partire dalle ore 12.00 del 01/09/2021 e fino al 31/10/2021 sarà possibile presentare la domanda di esonero parziale dal versamento dei contributi soggettivi per l’anno 2021, esclusivamente in via telematica, compilando il form disponibile nella propria area riservata.

Non saranno ammesse domande presentate con modalità differenti o oltre il termine e non complete degli allegati.

Per avere maggiori informazioni e verificare i requisiti necessari per presentare la domanda, CLICCA QUI.

AGGIORNAMENTO DEL 18/10/2021 A SEGUITO DI CHIARIMENTI PERVENUTI DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito indicazioni specifiche su tre aspetti inerenti l’applicazione dell’esonero parziale dei contributi previdenziali (D.M. 82/2021):

– l’esonero deve essere concesso unicamente per i mesi privi di altra copertura previdenziale.
Per chi è iscritto oltre che all’Ente, alle gestioni INPS o ad altre Casse, l’importo spettante dovrà essere riproporzionato in ragione dei mesi di iscrizione non coincidenti;

– per chi ha iniziato l’attività nel corso del 2019 e conseguentemente, per lo stesso anno, ha svolto l’attività per un periodo inferiore a 12 mesi; la verifica del calo di fatturato dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, dovrà avvenire sulla base dell’importo medio mensile relativo ai soli mesi di attività delle due annualità;

– il contributo di maternità, considerata la sua natura obbligatoria e la mancanza di una espressa esclusione normativa, rientra tra i contributi oggetto di possibile esonero. Questa indicazione è stata espressa a rettifica della precedente nota del 29 luglio u.s., per garantire uniformità di trattamento fra i professionisti, come auspicato dall’AdEPP.

Inoltre, poiché il termine fissato sia per la proposizione delle domande sia per i versamenti effettuati ai fini della regolarità contributiva scade domenica 31 ottobre, lo stesso si intende prorogato a martedì 2 novembre, giorno seguente non festivo.