CONTRIBUTO PER SPESE FUNEBRI

FATTISPECIE OGGETTO DI TUTELA

Il Consiglio di Amministrazione può erogare, nei limiti dei fondi disponibili, un contributo a copertura delle spese funebri sostenute in occasione del decesso di iscritti o pensionati.

Il contributo può essere altresì concesso in occasione del decesso del coniuge, del figlio, del genitore o comunque del componente il nucleo familiare di iscritto o pensionato.

Il nucleo familiare è individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Regolamento Generale per l’erogazione delle prestazioni di assistenza.

BENEFICIARI

In caso di decesso dell’iscritto contribuente o del pensionato, possono usufruire del contributo per spese funebri i soggetti di seguito indicati:

a) gli aventi diritto a pensione indiretta o di reversibilità;

b) gli aventi diritto a prosecuzione della pensione indiretta o di reversibilità;

c) i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo;

d) il coniuge senza diritto a pensione ed il convivente more uxorio.

Possono usufruire del contributo, nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 1, gli iscritti contribuenti ed i pensionati dell’Ente.

Il contributo può essere erogato ad un solo componente del nucleo familiare.

 MISURA DELLA PRESTAZIONE

Il contributo è pari all’importo delle spese sostenute, esclusivamente in Italia, e documentate dal richiedente e comunque non superiore ad € 4.000,00. Il limite massimo del contributo erogabile, nell’ipotesi di commorienza, è pari ad € 8.000,00.

Il contributo viene erogato in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

CAUSE DI ESCLUSIONE

È causa di esclusione dal contributo non aver maturato almeno due anni di anzianità d’iscrizione continuativa all’Ente alla data del verificarsi dell’evento.

Nel corso dell’anno si può usufruire di un solo contributo per spese funebri ed il contributo non è cumulabile con altri benefici erogati da Enti diversi, aventi titolo nel medesimo evento.

INVIO DELLA DOMANDA

La domanda,  sottoscritta da colui che ha sostenuto le spese o dall’esercente la patria potestà in caso di minore, deve essere inviata all’Ente – tramite PEC all’indirizzo info@pec.enpapi.it o compilando direttamente il form online all’interno dell’area riservata, sezione “HOME/VAI ALLE RICHIESTE” – entro e non oltre il 31/12/2024.

Alla domanda  devono allegarsi i seguenti documenti:

– copia del documento di identità;

– copia del certificato di morte;

–  copia dello stato di famiglia;

– copia della documentazione intestata al richiedente delle spese sostenute e quietanza di pagamento con numero identificativo di transazione;

– autocertificazione di non aver percepito altre somme allo stesso titolo e l’impegno a non richiederle dopo l’erogazione.