Pensione ai superstiti

SOGGETTI INTERESSATI

Nel caso di decesso del pensionato o dell’iscritto per il quale risultino versate almeno 5 annualità di contribuzione effettiva (di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda di pensione) spetta una pensione a:

– coniuge

– coniuge legalmente separato senza addebito di responsabilità (il coniuge separato con addebito ha diritto alla pensione solo ove risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto)

– coniuge divorziato, solo se non passato a nuove nozze e titolare di assegno alimentare

– figli minorenni

– figli maggiorenni studenti, che non svolgano attività di lavoro retribuito, per la durata del corso legale di studi e comunque non oltre il compimento del 26esimo anno di età, sempre che risultassero a carico del de cuius al momento del decesso

– figli maggiorenni, se totalmente inabili al lavoro ed a carico del de cuius al momento della morte

– in mancanza del coniuge e/o dei figli, ai genitori ultra65° o inabili al lavoro che, alla morte dell’iscritto o del pensionato, risultavano a suo carico

– in mancanza del coniuge e/o dei figli e dei genitori, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili superstiti che, al momento della morte del de cuius risultavano inabili al lavoro ed a suo carico.

INVIO DELLA DOMANDA

La domanda deve essere inviata all’Ente tramite raccomandata A/R o mail all’indirizzo info@pec.enpapi.it.

Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti:

– copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale per ogni richiedente

– modulo per il cumulo dei redditi (per ogni richiedente) ove necessario

– modulo per l’applicazione delle detrazioni d’imposta (per ogni richiedente)

– copia eventuale sentenza di separazione/divorzio

In caso di figli maggiorenni studenti è necessario, inoltre, allegare:

– autocertificazione del corso di studi o certificazione universitaria attestante la durata legale del corso di studi, la prima immatricolazione, la regolarità del percorso di studi

– autocertificazione stato di disoccupazione lavorativa

MISURA DELLA PRESTAZIONE

L’importo della pensione in favore dei superstiti è determinato nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato, calcolata secondo le modalità di determinazione della pensione di vecchiaia. Nel caso in cui il decesso dell’assicurato sia avvenuto prima del compimento del 57esimo anno di età, si adotta il coefficiente di trasformazione relativo a 57 anni.

I SUPERSTITI LE PERCENTUALI*

Coniuge e figli

Coniuge 60%

Figlio unico, se non ha diritto il coniuge 70%

Ciascun figlio, se ha diritto anche il coniuge 20%

Ciascuno dei figli, se non ha diritto il coniuge 40%

Altre categorie di superstiti

Genitore 15%

Fratello o sorella 15%

* La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al de cuius.

LA DECORRENZA

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso dell’iscritto o del pensionato. L’erogazione della pensione cessa con la morte del beneficiario, ossia al venir meno delle condizioni soggettive richieste per la maturazione del diritto (es. matrimonio del coniuge superstite; raggiungimento della maggiore età dei figli). Il pagamento della pensione avviene in 13 mensilità.

La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.