Contribuzione
Il pagamento della contribuzione dovuta è posta per due terzi (2/3) a carico del committente e per un terzo (1/3) a carico del collaboratore.
Il versamento deve essere effettuato dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso mediante riscossione unificata con il modello F24 Accise.
Le aliquote contributive applicate si distinguono a seconda che il collaboratore sia iscritto o meno ad altra forma di previdenza obbligatoria o sia già titolare di altro trattamento pensionistico.
Nel caso in cui il collaboratore non sia contestualmente assicurato presso altra forma di previdenza obbligatoria, né sia titolare di trattamento pensionistico, le aliquote applicate sono le seguenti:
ANNO ALIQUOTA
2012/2013 27%
2014 28%
2015 30%
2016 31%
2017 32%
2018 33%
2019 33%
2020 33%
2021 33%
2022 33%
2023 33%
2024 33%
In aggiunta a tali contributi è dovuto un ulteriore contributo pari, attualmente, allo 0,72% destinato al finanziamento dell’indennità di maternità, del congedo parentale, dell’assegno per il nucleo familiare e dell’indennità di malattia e di degenza ospedaliera.
Nel caso in cui il collaboratore sia contestualmente assicurato presso altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di trattamento pensionistico, le aliquote applicate sono:
ANNO ALIQUOTA
2012 18%
2013 20%
2014 22%
2015 23,50%
2016 24%
2017 24%
2018 24%
2019 24%
2020 24%
2021 24%
2022 24%
2023 24%
2024 24%
La contribuzione – determinata applicando le aliquote indicate – è dovuta nel limite del massimale di reddito di cui all’art. 2, comma 18 della Legge 8 Agosto 1995, n. 335 e, più precisamente, pari a:
• € 96.149,00 per l’anno 2012
• € 99.034,00 per l’anno 2013
• € 100.123,00 per l’anno 2014
• € 100.324,00 per l’anno 2015
• € 100.324,00 per l’anno 2016
• € 100.324,00 per l’anno 2017
• € 101.427,00 per l’anno 2018
• € 102.543,00 per l’anno 2019
• € 103.055,00 per l’anno 2020
• € 103.055,00 per l’anno 2021
• € 105.014,00 per l’anno 2022
• € 113.520,00 per l’anno 2023
• € 119.650,00 per l’anno 2024
A differenza del massimale, non è previsto un importo minimo sul quale è comunque dovuto il contributo. L’importo dovuto deve essere rapportato al reddito effettivo. Ai soli fini dell’individuazione dell’anzianità contributiva assegnata agli iscritti, si applica il minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, pari a:
• € 14.930,00 per l’anno 2012
• € 15.357,00 per l’anno 2013
• € 15.516,00 per l’anno 2014
• € 15.548,00 per l’anno 2015
• € 15.548,00 per l’anno 2016
• € 15.548,00 per l’anno 2017
• € 15.710,00 per l’anno 2018
• € 15.878,00 per l’anno 2019
• € 15.953,00 per l’anno 2020
• € 15.953,00 per l’anno 2021
• € 16.243,00 per l’anno 2022
• € 17.504,00 per l’anno 2023
• € 18.415,00 per l’anno 2024
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Ai fini della corretta acquisizione dei versamenti è necessario:
• che l’azienda sia registrata come azienda committente in qualità di azienda committente
• che i dati utilizzati per la compilazione del modello F24 Accise siano quelli risultanti dal fac-simile elaborato dal software DARC
• che l’importo versato corrisponda esattamente all’importo contenuto nella denuncia dei compensi corrispondente (es. compensi erogati il 27/11/2017, pagamento pari ad € 200 entro il 16/12/2017, denuncia dei compensi e della contribuzione dovuta, pari ad € 200 entro il 31/12/2017).
Nel caso in cui l’azienda non dovesse attenersi alle indicazioni fornite potrebbe essere difficile acquisire i versamenti effettuati nella posizione aziendale (e degli iscritti). Qualora il versamento non acquisibile contenga elementi utili al riconoscimento del mittente, gli uffici potranno richiedere all’azienda l’attestazione di avvenuto versamento. Nel caso in cui l’azienda non sia “riconoscibile” il versamento non potrà essere acquisito; pertanto, sarà premura dell’azienda attivarsi per permetterne l’acquisizione.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.54/E, ha autorizzato il versamento dei contributi mediante riscossione unificata con il modello F24 Accise, con i seguenti codici tributo:
• E001 – contributi obbligatori correnti
• E002 – contributi obbligatori pregressi
• E003 – contributi oggetto di recupero tramite azione legale
• E004 – differenze contributive
• E005 – anticipo rateazione
• E006 – rata debito rateizzato
• E007 – rata contributi sospesi per calamità naturali
• E008 – contributi dovuti per accertamento ispettivo
• E009 – sanzioni civili dovute per accertamento ispettivo
• E010 – sanzioni civili
• E011 – contributi dovuti per costituzione di rendita vitalizia
• E012 – spese legali
ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24-ACCISE
Per includere un versamento nel “pagamento unificato” è necessario che siano compilati i campi “CONTRIBUENTE” e una o più righe nella “SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE” del modello F24-Accise.
Affinché i pagamenti vadano a buon fine devono essere indicati i dati relativi all’azienda contribuente (con particolare riferimento al codice fiscale o partita I.V.A. dell’azienda ed alla sua denominazione sociale: a tal proposito si ricorda di utilizzare i dati contenuti nel provvedimento di registrazione trasmesso dagli Uffici).
Su ciascuna riga compilata per i pagamenti ad ENPAPI nella “SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE” del modello F24-Accise, devono, altresì, essere indicati:
• nel campo “ente”, la lettera “E”
• nel campo “provincia”, nessun valore
• nel campo “codice identificativo”, il numero di posizione assegnato all’azienda committente su 6 cifre numeriche (è necessario apporre 00 – due zero – davanti al numero assegnato dagli Uffici; es. n. posizione 0001: inserire 000001)
• nel campo “mese”, il mese per cui si effettua il versamento, nel formato “MM”
• nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”
• nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo, completo fino alla seconda cifra decimale anche quando sia 0
Per i codici tributo “E006” e “E007” il campo “rateazione” è valorizzato, in caso di versamento rateale, con il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
Il Software DARC consente di elaborare un fac-simile del modello F24 da pagare.
Versamento dei contributi mediante modello F24-Accise:
Il pagamento dei contributi all’ENPAPI deve essere effettuato con il “pagamento unificato” mediante il modello F24-Accise.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
I contributi possono essere pagati con le seguenti modalità:
• consegna del modello F24-Accise compilato presso un qualsiasi ufficio postale, oppure presso uno dei concessionari o banche convenzionate
oppure
• invio mediante Internet (servizio FiscoOnLine o Entratel) del modello F24-Accise direttamente all’Agenzia delle Entrate con addebito in valuta alla scadenza sul proprio conto corrente bancario
NOTA: In tal caso si raccomanda di anticipare l’invio a qualche giorno prima della scadenza del pagamento, e di verificare l’accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate mediante la ricevuta rilasciata, nonché l’effettivo addebito in conto alla data di scadenza.
La copia del modello F24-Accise, le modalità per l’effettuazione del “pagamento unificato” e l’elenco dei concessionari e banche convenzionate sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it (area Comunicazioni > Versamenti).
È possibile versare i contributi dovuti all’ENPAPI utilizzando i crediti vantati verso altre Amministrazioni (cosiddetta COMPENSAZIONE); a tal fine occorrerà indicare nello stesso modello F24-Accise sia i crediti vantati verso altre Amministrazioni che il debito nei confronti dell’ENPAPI. Non è possibile utilizzare eventuali crediti vantati nei confronti di ENPAPI per il pagamento di debiti nei confronti delle altre Amministrazioni.
SISTEMA SANZIONATORIO
La normativa prevede specifici tipi di inadempienze, in relazione alla gravità dei quali vengono applicate sanzioni diversificate, tenuto conto anche del comportamento del trasgressore.
La Legge 388/2000, infatti, ha previsto un trattamento più severo per i casi di evasione contributiva rispetto a quelli di omissione contributiva, in considerazione della maggiore pericolosità sociale della condotta.
La prima fattispecie si verifica in caso di registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta i rapporti di
lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate (casi di infedeltà delle denunce stesse).
La seconda si applica, invece, nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi, il cui ammontare è ricavabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.