Indennità di paternità
BENEFICIARI
In caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, l’iscritto ha diritto alla corresponsione di una indennità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice.
L’indennità è corrisposta al padre anche per l’ingresso in famiglia del bambino adottato o affidato in pre-adozione, durante i primi cinque mesi successivi all’ingresso del minore nella famiglia, a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni di età in caso di adozione/affidamento nazionale o i diciotto anni di età in caso di adozione/affidamento Internazionale (art. 2 del D.M. n. 23484 del 4 aprile 2002).
INVIO DELLA DOMANDA
La domanda deve essere inviata all’Ente compilando direttamente il form online all’interno dell’area riservata, sezione “HOME/VAI ALLE RICHIESTE”.
Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti:
· copia di un documento di identità in corso di validità
· certificato di morte o autocertificazione (in caso di morte della madre)
· certificazione medica rilasciata dal medico dell’ASL – Servizio Sanitario Nazionale –in busta chiusa (in caso di grave infermità della madre
· copia provvedimento del giudice (in caso di affidamento esclusivo al padre)
· autocertificazione (in caso di abbandono del figlio da parte della madre)
· autocertificazione di rinuncia espressa della madre lavoratrice che ha diritto al congedo di maternità, (in caso di adozione o affidamento).
CAUSE DI ESCLUSIONE
Il diritto all’indennità di paternità è escluso laddove l’iscritto:
• sia pensionato o iscritto presso altra forma di previdenza obbligatoria, ivi inclusa la Gestione Principale ENPAPI
• non abbia l’accreditamento di almeno 1 mensilità di contribuzione nelle ultime 12 precedenti l’evento (due mesi prima del parto)
• non si verifichi una effettiva astensione dall’attività lavorativa.
MISURA DELLA PRESTAZIONE
L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività, in misura pari all’80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa, utile ai fini contributivi.
Il reddito in questione è quello afferente i dodici mesi immediatamente precedenti l’insorgenza del diritto all’indennità, risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato, sulla base della denuncia mensile del committente.
Nel caso in cui l’iscritto abbia un’anzianità assicurativa inferiore a dodici mesi, l’indennità di paternità è determinata proporzionalmente in relazione all’attività lavorativa che ha prodotto reddito utile ai fini contributivi e alla anzianità stessa.
Ai fini dell’erogazione dell’indennità, il periodo di riferimento va ridotto in proporzione.