Indennità di malattia
FATTISPECIE OGGETTO DI TUTELA
Nel caso di interruzione forzata dell’attività professionale – a causa di malattia o infortunio – per un periodo pari o superiore a 4 giorni, gli iscritti possono richiedere una indennità di malattia.
BENEFICIARI
Possono usufruire dell’indennità gli iscritti titolari di un rapporto di collaborazione in corso di svolgimento, con i seguenti requisiti:
• risultare titolare di 3 mensilità di contribuzione versata all’Ente nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento
• non godere di un reddito individuale superiore, nell’anno solare precedente l’evento, al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, L. 335/1995.
MISURA DELLA PRESTAZIONE
Il numero massimo dei giorni indennizzabili a titolo di indennità di malattia è pari a 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni.
L’importo dell’indennità di malattia è pari ad una frazione del massimale contributivo dell’anno dell’evento diviso per 365 giorni secondo percentuali che variano in base alle mensilità contributive accreditate nei 12 mesi precedenti la data dell’evento (inizio della malattia).
La misura dell’indennità di malattia è pari al 50% dell’importo previsto a titolo di indennità di degenza ospedaliera.
INVIO DELLA DOMANDA
La domanda deve essere inviata all’Ente – entro 1 anno dalla fine del periodo indennizzabile – compilando direttamente il form online all’interno dell’area riservata, sezione “HOME/VAI ALLE RICHIESTE”.
Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti:
• certificato medico rilasciato in duplice copia dal medico curante (ad ENPAPI deve essere trasmessa la copia rilasciata al lavoratore con espressa indicazione della diagnosi) che deve essere presentato entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n.663/1979, convertito nella Legge n. 33/1980 e successive modificazioni (in caso di presentazione oltre il termine di legge, non sarà possibile indennizzare le giornate di ritardo)
• copia di un documento di identità in corso di validità.