Trattamenti pensionistici in cumulo e totalizzazione

TRATTAMENTI PENSIONISTICI IN CUMULO

Riferimenti normativi art. 18 del Regolamento di Previdenza – Legge n. 228 del 2012 e art. 1 comma 185 Legge n. 232 del 2016

COS’È

Il cumulo è un istituto gratuito che permette ai lavoratori che abbiano versato contributi previdenziali in diversi Enti di percepire un’unica pensione (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti) sommando i periodi contributivi maturati in ciascuna Gestione Previdenziale.

SOGGETTI  INTERESSATI

Possono presentare domanda di cumulo tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e liberi professionisti che  abbiano i seguenti requisiti:

– l’assicurato non deve essere già pensionato

– l’assicurato può rinunciare alla domanda di totalizzazione non ancora perfezionata

– gli anni interessati dalla domanda di cumulo non devono essere coincidenti

L’assicurato deve inoltre possedere uno dei seguenti requisiti nel 2024:

– pensione di vecchiaia: aver compiuto 67* con almeno 20 anni di contribuzione totale

– pensione di anzianità: senza limiti di età, aver versato 42 anni e 10 mesi di contribuzione totale* (per le donne 1 anno in meno) più 3 mesi di finestra.

INVIO DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata dal lavoratore o dai superstiti all’Ente presso il quale risultano versati gli ultimi contributi.

Nel caso fosse ENPAPI, la domanda deve essere inviata all’Ente tramite raccomandata A/R o mail all’indirizzo info@pec.enpapi.it.

LA PROCEDURA

L’Ente, presso il quale risultano versati gli ultimi contributi, definito “ENTE DI ISTRUTTORIA”, promuove il procedimento presso l’INPS (Ente individuato dal legislatore quale Ente erogatore).

La pensione pagata dall’INPS consisterà nella somma delle quote che ciascun Ente, per la parte di propria competenza, erogherà in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati.

LA DECORRENZA

La pensione in cumulo è liquidata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della  domanda se in possesso dei requisiti.

 

* (adeguamento alla speranza di vita bloccato – vedi art. 15 del Decreto Legge del 28 gennaio 2019 n. 4)


TRATTAMENTI PENSIONISTICI IN TOTALIZZAZIONE

Riferimenti normativi art. 18 del Regolamento di Previdenza – D.lgs. 42/2006 – Legge 247/2007

COS’È

La totalizzazione è un istituto gratuito che permette ai lavoratori che abbiano versato contributi previdenziali in diversi Enti di percepire un’unica pensione (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti) sommando i periodi contributivi maturati in ciascuna Gestione Previdenziale.

SOGGETTI INTERESSATI

Possono presentare domanda di totalizzazione tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e liberi professionisti che abbiano i seguenti requisiti:

– l’assicurato non deve essere già pensionato

– l’assicurato non deve aver perfezionato la domanda di ricongiunzione

– gli anni interessati dalla domanda di totalizzazione non devono essere coincidenti.

L’assicurato deve inoltre possedere i seguenti requisiti nel 2024:

– aver compiuto 66* anni con almeno 20 anni di contribuzione totale ovvero

– senza limiti di età, aver versato 41 anni di contribuzione totale.

INVIO DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata dal lavoratore (al raggiungimento del requisito giuridico) o dai superstiti all’Ente presso il quale risultano versati gli ultimi contributi.

Nel caso fosse ENPAPI, la domanda deve essere inviata all’Ente tramite raccomandata A/R o mail all’indirizzo info@pec.enpapi.it.

LA PROCEDURA

L’Ente, presso il quale risultano versati gli ultimi contributi, definito “ENTE DI ISTRUTTORIA”, promuove il procedimento presso l’INPS (Ente individuato dal legislatore quale Ente erogatore).

La pensione pagata dall’INPS consisterà nella somma delle quote che ciascun Ente, per la parte di propria competenza, erogherà in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati.

LA DECORRENZA

La pensione in totalizzazione è liquidata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del requisito giuridico ed in particolare:

– pensione di vecchiaia: 66* anni con almeno 20 anni di contribuzione + 18 mesi di finestra

– pensione di anzianità: qualsiasi età, avendo versato 41 anni di contribuzione + 21 mesi di finestra.

 

* (oggetto di adeguamento alla speranza di vita)