Tipologia contributi
IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO
Il contributo soggettivo obbligatorio dovuto annualmente da ogni iscritto all’Ente è pari al 16% del reddito netto professionale (al netto delle spese ma al lordo della ritenuta d’acconto) derivante da lavoro autonomo e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi.
L’iscritto – in fase di trasmissione dei dati reddituali – può selezionare un’aliquota superiore a quella minima obbligatoria, fino ad un massimo del 23% del reddito professionale; tale opzione, è valida per il solo anno in cui viene richiesta ed è rinnovabile.
E’ in ogni caso dovuto un contributo soggettivo minimo (quota fissa) pari ad € 1.600,00 annui.
L’importo del contributo soggettivo versato è deducibile ai fini IRPEF.
IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO
Il contributo integrativo dovuto annualmente da ogni iscritto all’Ente è rappresentato da una maggiorazione percentuale pari al 4% da applicare ai corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività autonoma di tipo infermieristico. La maggiorazione deve essere riscossa direttamente dall’iscritto, dall’associazione, dalla cooperativa sociale o dalla società cui partecipa, contestualmente alla riscossione dei corrispettivi o proventi e previa evidenziazione del relativo importo sul documento fiscale emesso o rilasciato.
È in ogni caso dovuto un contributo integrativo minimo (quota fissa) pari ad € 150,00 annui.
IL CONTRIBUTO DI MATERNITA’
Il contributo di maternità dovuto annualmente da ogni iscritto all’Ente è destinato alla copertura delle indennità di maternità erogate a favore delle libere professioniste icritte, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151.
L’importo del contributo di maternità dovuto è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed è deducibile ai fini IRPEF.
FRAZIONABILITA’ DEI CONTRIBUTI MINIMI
In caso di iscrizione all’Ente o di esonero dalla contribuzione con decorrenza in corso d’anno, i contributi annui soggettivi e integrativi minimi obbligatori sono ridotti per tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i mesi di non iscrizione o di esonero dalla contribuzione.
Resta comunque l’obbligo di versare il contributo in percentuale sul reddito prodotto.