Riscatto attività e periodi di studio
RISCATTO DELLE ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALI
SOGGETTI INTERESSATI
Possono accedere al riscatto delle attività libero-professionali tutti gli iscritti che, alla data di presentazione della domanda, siano stati iscritti all’Ente per almeno 5 anni ma non più di 7 e che abbiano esercitato per il periodo intercorrente tra la data di iscrizione all’Ordine e il 1° gennaio 1996 l’attività di libera professione.
INVIO DELLA DOMANDA
La domanda deve essere inviata all’Ente tramite email all’indirizzo info@pec.enpapi.it o raccomandata A/R allegando la seguente documentazione:
• certificato di iscrizione all’Ordine
• documentazione comprovante l’esercizio dell’attività libero professionale ed il periodo oggetto di riscatto:
– certificato di attribuzione della Partita IVA
– dichiarazione dello Studio associato
– dichiarazione della società, Ente o azienda con la quale è intercorso il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
– dichiarazione della cooperativa sociale
CONTRIBUZIONE E MODALITA’ DI VERSAMENTO
L’iscritto può scegliere se:
• versare il contributo minimo in vigore all’atto della domanda
• versare un importo pari al contributo soggettivo, calcolato con l’applicazione della percentuale del 16% sul reddito percepito nell’anno riscattato
La contribuzione può essere versata:
• in unica soluzione, entro due anni dalla data di presentazione della domanda
• secondo un piano di rateizzazione (mensile, bimestrale o trimestrale) non superiore a 5 anni, con applicazione di un tasso di dilazione pari al tasso legale annuo pro-tempore vigente nell’anno di presentazione della domanda, maggiorato di 5 punti percentuali.
RISCATTO DEI PERIODI DI STUDIO
SOGGETTI INTERESSATI
Possono accedere al riscatto dei periodi di studio, tutti gli iscritti in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi che, al momento della presentazione della domanda, possano far valere almeno cinque anni di contribuzione effettiva, ovvero in caso di decesso dell’iscritto, anche dai superstiti di cui all’art. 31 del Regolamento di Previdenza.
Sono riscattabili i periodi di studio relativi a:
– il conseguimento del diploma Universitario (art. 6, comma 3, D.Lgs. 30/12/1992 n.502 e successive modificazioni)
– il conseguimento di diplomi ed attestati equipollenti
– il conseguimento della Laurea in Infermieristica e Laurea specialistica in Scienze infermieristiche
– la partecipazione ai Master di Primo e di Secondo livello
INVIO DELLA DOMANDA
La domanda deve essere inviata all’Ente tramite email all’indirizzo info@pec.enpapi.it o raccomandata A/R allegando la seguente documentazione:
– apposita certificazione dalla quale risulti il conseguimento del titolo, la data in cui è stato conseguito, la durata legale del corso di studi e la sua collocazione temporale
– fotocopia di un documento di identità valido
CONTRIBUZIONE E MODALITA’ DI VERSAMENTO
L’iscritto può scegliere se:
– versare il contributo minimo in vigore all’atto della domanda
– versare un importo pari al contributo soggettivo calcolato con l’applicazione della percentuale obbligatoria vigente, all’atto dell’istruttoria, sulla media dei redditi percepiti nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda
La contribuzione può essere versata:
– in unica soluzione entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuto riscatto
– secondo un piano di rateizzazione (mensile, bimestrale o trimestrale) non superiore a 5 anni, con applicazione di un tasso di dilazione pari al tasso legale annuo pro-tempore vigente nell’anno di presentazione della domanda, maggiorato di 5 punti percentuali.
La scelta deve essere effettuata in sede di presentazione della domanda.
Qualora l’iscritto maturi o abbia maturato il diritto a pensione, l’erogazione è subordinata alla preventiva estinzione dell’intero onere di riscatto.
EFFETTI DEL RISCATTO
I contributi che formano oggetto di riscatto, purché regolarmente corrisposti, hanno effetto sia sull’anzianità contributiva sia ai fini della determinazione del montante contributivo maturato e capitalizzati con riferimento all’anno di effettivo versamento.
In merito alla rivalutazione dei contributi versati a titolo di riscatto, valgono gli stessi criteri di capitalizzazione applicati ai contributi versati in corso di iscrizione.