Agevolazioni contributive
RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO
Il contributo soggettivo minimo (quota fissa) può essere ridotto del 50%, su richiesta dell’iscritto, nei seguenti casi:
a) contestuale svolgimento di lavoro dipendente con contratto a tempo parziale (part-time) con orario di lavoro inferiore o pari alla metà del tempo pieno
b) sospensione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi nel corso dell’anno solare
c) fino al compimento del trentesimo anno di età
d) per i titolari di partita IVA per i primi quattro anni di iscrizione
La riduzione si applica al solo contributo soggettivo minimo (quota fissa); è comunque dovuto il contributo soggettivo calcolato in percentuale del reddito professionale prodotto (16%).
ESONERO DEI CONTRIBUTI MINIMI
Sono esonerati dal versamento della contribuzione minima i professionisti titolari di rapporti di lavoro dipendente, con contratto anche a tempo parziale, purché disposto con orario superiore alla metà del tempo pieno; in particolare:
a) part-time con orario da 50,1% a 99% del tempo pieno: esonero dal versamento del contributo soggettivo ed integrativo minimo
b) full time (tempo pieno): esonero dal versamento del contributo soggettivo ed integrativo minimo e del contributo di maternità
L’esonero si applica alla sola contribuzione minima (quota fissa); è comunque dovuta la contribuzione calcolato in percentuale del reddito professionale prodotto (16%).
RIDUZIONE PER TITOLARITA’ DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO
Gli iscritti all’Ente titolari di trattamento pensionistico hanno diritto a:
a) riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo (quota fissa)
b) esonero dal contributo integrativo minimo (quota fissa)
c) riduzione del 50% dell’aliquota minima obbligatoria (16%) prevista per la determinazione del contributo soggettivo dovuto
Le agevolazioni contributive non sono cumulabili tra loro e devono essere esplicitamente richieste compilando e inviando la domanda disponibile nella sezione Modulistica all’indirizzo email info@pec.enpapi.it.